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Sido e Direttivo

Statuto


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Titolo 1
DELL’ASSOCIAZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALIART.1
ART.1
È costituita un' Associazione denominata "Società Italiana di Ortodonzia" (S.I.D.O.).
Ne fanno parte con le modalità stabilite dal presente Statuto i laureati in Italia in Medicina e Chirur­gia aventi diritto a termine di legge all’esercizio della Odontoiatria; i laureati in Italia in Odontoiatria e Protesi Dentale; i laureati presso università straniere che abbiano conse­guito un titolo legalmente riconosciuto in Italia, che consenta la pratica odontoiatrica nel nostro territorio; i colle­ghi stranieri che esercitano l’Odontoiatria all’estero con titolo le­gale riconosciuto nel loro paese di appartenenza.

ART. 2
L'Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare l'Ortodonzia, così come le sue discipline ausiliarie, mediante lo svol­gimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con istituti e associazioni affini in Ita­lia e all'estero, di rappresentare l’Ortodonzia Italiana sotto l’aspetto scientifico e istituzionale, di sostenere l’aggiornamento e la formazione al fine di stimolare la qualità nel comportamento etico e professionale dei propri Associati.
L’Associazione può inoltre proporsi:
- lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R., la F.I.S.M);
- la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

ART. 3
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) il Collegio dei Probiviri;

ART. 4
Aderendo all'Associazione, gli associati non rinunciano ad alcuno dei loro diritti.
I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall'Associazione sono regolati dalle norme del pre­sente Statuto in conformità con le leggi vigenti e del Regolamento S.I.D.O., che ne costituisce parte integrante.


ART. 5
L'Associazione non ha finalità di lucro, politiche e sindacali.
Ha durata sino al 2088 ed è rinnovabile tacitamente.
L’Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati; essa finanzia le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
L’Associazione non esercita attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo, eventualmente, quelle necessarie per le attività di formazione continua.
L’Associazione adotta sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

ART. 6
La sede legale dell'Associazione è in Milano presso la sede amministrativa.



Titolo II
DEGLI ASSOCIATI

Capo I: Categorie di associati

ART.7
Sono membri dell'Associazione:
a) i Soci Provvisori;
b) i Soci Ordinari;
c) i Soci Attivi;
d) i Soci Seniores;
e) i Soci Onorari.

Capo II: Condizioni di ammissione

ART. 8
Coloro che intendono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Provvisori devono ri­chiedere l’ammissione presentando o inviando domanda scritta alla Segreteria dell’Associazione.

ART. 9
La domanda di ammissione a Socio Provvisorio deve essere accompagnata da modulo di presentazione corredato da:
1) certificato comprovante l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; per i richie­denti di na­zionalità straniera, attestato equivalente;
2) quota di ammissione.
Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio Direttivo verifica la legittimità della documentazione presentata.
In caso di accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente assume la qualità di Socio Provvisorio dopo aver provveduto al versamento della quota relativa all'anno in corso.
In caso di reiezione della domanda, la quota di ammissione non verrà rimborsata.

ART. 10
Decorsi due anni consecutivi dalla data di ammissione e con titolo di Specializzazione in Ortognatodonzia (valido in Europa) oppure cinque anni consecutivi dalla data di ammissione senza titolo di Specializzazione in Ortognatodonzia, il Socio Provvisorio che intende assumere la qualità di Socio Ordinario deve attestare la partecipazione ad un Model Display, presen­tando almeno tre casi con documentazione completa (vedi Regolamento S.I.D.O. – Cap. Model Display).
Sull’attività svolta per il Model Display dal Socio Provvisorio esprime il giudizio una Commissione Scientifica nominata dal Consiglio Direttivo.
La Commissione Scientifica dà comunicazione del giudizio espresso al Consiglio Direttivo, il quale, se esprime parere favorevole all’ammissione, provvede a notificare all’Assemblea il nome dei nuovi Soci Ordinari per la ratifica.
Il Socio Provvisorio deve rimanere a disposizione della Commissione fino al momento della nomina in Assemblea, pena la non validità del risultato.
Decorsi 20 anni consecutivi dalla data di ammissione con Specializzazione in Ortognatodonzia e 25 anni consecutivi dalla data di ammissione senza Specializzazione in Ortognatodonzia il Socio Provvisorio può richiedere, senza partecipazione al Model Display, l’ammissione a Socio Ordinario al Consiglio Direttivo che procederà alla ratifica all’Assemblea dei Soci.

Per il passaggio da Socio Ordinario a Socio Attivo (che può essere eletto alle cariche sociali) è necessaria la Specializzazione in Ortognatodonzia e si devono raggiungere 100 punti, (vedi Regolamento SIDO Cap. I: Categorie degli Associati) con un’anzianità minima di 5 anni consecutivi come socio Ordinario.
I Soci Seniores sono i Soci, con almeno 70 anni, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che dimostrino di non esercitare più l’attività professionale. Essi non pagheranno la quota associativa, ma non avranno diritto di voto.

 

I Soci Onorari sono personalità del mondo ortodontico che si sono particolarmente distinte nella disciplina, ma non sono Associati all’Associazione. Non hanno diritto di voto, non sono tenuti alle indicazioni e alle allegazioni di cui al­l'art. 9 e sono esenti dal pagamento delle quote di ammissione e associativa.

ART. 11
Tutti i Soci Provvisori, Ordinari ed Attivi sono tenuti al versamento di una quota associa­tiva an­nuale entro il 15 gennaio di ogni anno.
Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia agli associati che non hanno ancora provve­duto al versamento della quota associativa annuale, un sollecito a mezzo di posta prioritaria o di e-mail con conferma di lettura; tra­scorso inutilmente il mese di marzo, invia alla segreteria i nominativi degli inadem­pienti, i quali vengono segnalati al Consiglio Direttivo per l’adozione del provvedimento di can­cellazione.

ART. 12
È fatto obbligo demandare al Collegio dei Probiviri ogni contenzioso relativo a problematiche societarie sorte tra gli Associati oppure tra Associato/i e la So­cietà stessa. Il parere del Collegio dei Probiviri è definitivo e inappellabile.

ART. 13
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria può nominare i Soci Onorari.


Capo III: Perdita della qualità di associato

ART. 14
Il Socio Provvisorio, Ordinario e Attivo, in regola con il versamento della quota associativa, il quale in­tende recedere dall'Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Diret­tivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione deve presentare nuovamente domanda al Consiglio Di­rettivo vedi art. 9.
Per la riammissione è prevista una penalità pari ad un’annualità della quota associativa. Il Socio Ordinario mantiene la qualifica che aveva al momento delle dimissioni mentre il Socio Attivo perde tale qualifica ritornando Socio Ordinario.


ART. 15
Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione dei Soci Provvisori, Ordinari e Attivi che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell'anno in corso o di eventuali “Quote Sociali Straordinarie”. L’Associato nei confronti del quale è stato assunto un provvedimento di cancella­zione da oltre un anno può essere riammesso a se­guito di presentazione di richiesta di riammissione e al pagamento di una penalità pari ad un’annualità della quota associativa. Il Socio Attivo perde la qualifica che aveva al momento della cancellazione ritornando Socio Ordinario.

ART.16
E' espulso l'associato il quale commette gravi infrazioni ai principi di deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'Associa­zione o agli altri associati. L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo, il quale deve preven­tivamente raccogliere il pa­rere del Collegio dei Probiviri che sentono la difesa dell'interessato. Il provvedimento di espulsione è as­sunto dall'Assemblea Straordinaria a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto presenti.

Titolo III
DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Capo I: L'Assemblea degli associati

ART. 17
L'Assemblea della Società, costituita da tutti i membri dell’Associazione (Soci Provvisori, Soci Ordinari, Soci Attivi, Soci Seniores) è l’organo supremo della medesima.
Hanno diritto di voto soltanto i Soci Ordinari e i Soci Attivi. Non sono ammesse deleghe.

ART. 18
L'Assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'eserci­zio sociale, su convocazione del Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria viene, altresì, convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Diret­tivo, ovvero su formale richiesta di un decimo dei Soci Ordinari e Attivi o su richiesta del Collegio dei Probiviri. L'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta prioritaria o e-mail con conferma di lettura con preavviso di 30 giorni, deve contenere l'indicazione del giorno, del­l'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso av­viso saranno notificati gli estremi della seconda convocazione, che non potrà essere indetta nello stesso giorno della prima.

ART. 19
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggio­ranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di al­meno un dodicesimo degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che per l’elezione delle cariche sociali e salvo che l'Assemblea decida diversa­mente, in considerazione della materia oggetto di esame e fatta eccezione per i casi espressa­mente previsti dal presente Statuto.

ART. 19 bis – “ I Soci Ordinari e Attivi possono comunicare per iscritto o mediante fax o per via telematica il loro impedimento a partecipare all’Assemblea adducendo un giustificato motivo. Gli assenti giustificati abbasseranno il numero degli aventi diritto al voto e di conseguenza il quorum di validità dell’Assemblea stessa. Gli associati non possono farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega”.

ART. 20
La richiesta di verifica del numero legale nel corso di un’Assemblea deve essere formulata prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno. Se la verifica dà esito negativo il Presidente dell’Assemblea potrà riconvocarla ad horas.

ART. 21
L'Assemblea ordinaria:
1) delibera sulle iniziative da assumere nell'interesse dell'Associazione;
2) esamina e delibera sul bilancio annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
3) ratifica il risultato dello scrutinio elettorale svoltosi nelle ore immediatamente antecedenti l'Assemblea stessa. Le votazioni e lo scrutinio sono anticipazione integrante l'Assemblea stessa (vedi regolamento S.I.D.O. - Cap. Giornata elettorale);
4) ratifica l'ammissione dei Soci Provvisori secondo le norme del presente Statuto: l'elenco dei nuovi Soci Provvisori con l'indicazione della città di provenienza sarà consegnato ai Soci presenti alla seduta assembleare.
5) ratifica, se del caso, le deliberazioni prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
6) determina l'ammontare della quota di ammissione e di quella associativa relativa all'anno suc­cessivo sulla base del fabbisogno finanziario della Società;
7) esamina e delibera su quanto nell'ordine del giorno;
8) delibera altresì sugli ulteriori argomenti non compresi nell’ordine del giorno e proposti da almeno cinque Soci Ordinari o Attivi presenti.

ART. 22
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consi­glio Direttivo, ovvero quando ne fa richiesta un decimo dei Soci Ordinari e Attivi, ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria, o su richiesta del Collegio dei Probiviri.
Le modalità di convocazione e le regole di costituzione, nonché di deliberazione e di verifica del numero legale dell'Assemblea ordinaria si applicano altresì all'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per i casi espressa­mente previsti dal pre­sente Statuto e per le delibere che necessitano di una maggioranza qualificata. Le delibere vengono prese a maggioranza.
La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo posta prioritaria o e-mail con conferma di lettura, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso saranno notificati gli estremi della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

ART. 23
L'Assemblea straordinaria:
1) delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello Statuto;
2) delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
3) delibera di ogni altro caso previsto dal presente Statuto e che non rientra nell’articolo 21;
4) l’Assemblea delibera altresì sugli ulteriori argomenti non compresi nell’ordine del giorno e proposti da almeno cinque Soci Ordinari o Attivi presenti;
5) determina, qualora se ne prospetti la necessità, una quota di contribuzione straordinaria;
6) delibera l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
7) delibera l'espulsione degli Associati.

ART. 24
L'Assemblea ordinaria e straordinaria:
a) nomina un Presidente e un Segretario, i quali procedono immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea;
b) delibera sulle mozioni avanzate sull’ordine dei lavori presentate da almeno cinque degli associati Non è consentita la di­scussione su mozioni avanzate sull’ordine dei lavori non previamente inserite nell'ordine del giorno ovvero non ap­provata dal­l'Assemblea secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.

Capo II: Il Consiglio Direttivo

ART. 25
Il Consiglio Direttivo è composto da 10 Consiglieri, eletti con la procedura e le modalità del presente Statuto; Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente in carica, i due più immediati Past-President (junior e senior), tre Presidenti eletti, il Segretario e il Tesoriere in carica, il Segretario e il Tesoriere eletti. Partecipano ai lavori del Consiglio gli Editor, o loro delegati, delle riviste SIDO, senza diritto di voto.
Requisito necessario all'elezione del Presidente è l'anzianità di almeno cinque anni come Socio Attivo, mentre per il Tesoriere e il Segretario l'anzianità deve essere di almeno tre anni come Socio Attivo.

ART. 26
I Presidenti eletti fanno parte del Consiglio complessivamente per sei anni, con le diverse posizioni previste dal precedente articolo, ciascuna delle quali ha la durata di un anno. Il Presidente non può essere rieletto per un nuovo mandato. Il Segretario e il Tesoriere fanno parte del Consiglio complessivamente per quattro anni e sono in carica due anni. Il Segretario e il Tesoriere non possono essere rieletti al medesimo mandato, ma possono essere eletti Presidenti alla fine del loro mandato.
Nessun Socio Attivo può accedere a cariche sociali elettive per oltre tre bienni consecutivi.

ART. 27
Ogni anno in occasione del Congresso nazionale si procede alla elezione di un Presidente che entra nel Consiglio, come Presidente eletto e svolgerà il proprio incarico presidenziale dopo tre anni. Ogni anno, alternativamente, si procede anche alla elezione del Tesoriere e del Segretario.
a) Quando occorre rinnovare le cariche dell’Associazione giunte a scadenza, Il Presidente in carica dà comunicazione agli Associati, con preavviso di almeno novanta giorni che, contemporaneamente alla prossima Assem­blea, si svolgerà an­che la "giornata elettorale" (vedi regolamento) e invita tutti i Soci Attivi a presentare le candidature per le cariche in rinnovo.
b) Le candidature devono essere espresse singolarmente per ciascun incarico: Presidente, Tesoriere, Segretario e non sono cumulabili.
c) Le candidature devono pervenire alla Segreteria S.I.D.O. almeno sessanta giorni prima della giornata elettorale. La Segreteria porrà in ordine alfabetico le candidature alla carica di Presidente e le candidature alla carica di Segretario e alla carica di Tesoriere, nelle tornate elettorali interessate.
d) La Segreteria invierà a tutti gli Associati l'elenco di tutte le candidature pervenute, conte­stualmente al­l'invio della convocazione dell'Assemblea.
e) Il Junior Past President curerà l’organizzazione della giornata elettorale come da regolamento approvato dall’assemblea.
f) Le votazioni saranno valide purché sia raggiunto il quorum di validità delle Assemblee ordina­rie convo­cate in seconda convocazione.
g) Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della giornata elettorale si fa rinvio allo specifico capitolo del re­golamento S.I.D.O.

ART. 28
Durante la giornata elettorale gli Associati elettori indicheranno la loro preferenza per il candidato alla carica di Presidente e alla carica di Segretario o Tesoriere. Nella giornata elettorale i Soci provvederanno, inoltre, ad eleggere ogni anno un Revisore dei conti e un Proboviro, membri dei rispettivi organi di cui agli art. 40 e 43 scegliendoli dagli appositi elenchi.
Nell'ipotesi di parità tra due o più candidati alla presidenza sarà decisiva l'anzianità come Socio Attivo del candidato. In caso di ulteriori parità sarà decisiva l’anzianità di iscrizione alla SIDO. Analogo criterio sarà applicato per le altre cariche sociali.

ART. 29
Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto due volte all'anno, a seguito di convocazione del Presi­dente in carica per fax o e-mail con conferma di lettura con preavviso di almeno otto giorni, ovvero, in caso di ur­genza, con preavviso di almeno tre giorni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente in carica ne ravvisa la necessità, ovvero quando ne fa richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso, o il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 30
Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deli­berazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presi­dente in carica.

ART. 31
Il Consiglio Direttivo, organo dell'Associazione:
1) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
2) delibera, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell'As­semblea, sulle materie di competenza di questa ultima;
3) amministra il patrimonio dell’Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto; il Consiglio Direttivo può eseguire investimenti finanziari come da regolamento;
4) approva il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all'Assemblea; il bilancio consuntivo deve essere inviato a tutti gli Associati un mese prima della data dell’Assemblea chiamata ad approvarlo e che siano messi a disposizione in sede tutti i relativi documenti giustificativi per permetterne la visione ai Soci interessati.
5) nomina gli Editor, il Socio coordinatore della sede amministrativa; ed eventuali delegati ritenuti necessari al funzionamento della Associazione. Le deleghe vanno rinnovate annualmente;
6) cura, in collaborazione con il Socio coordinatore, il funzionamento della sede amministrativa;
7) ratifica i programmi delle attività culturali dell'Associazione proposti dai Presidenti eletti coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, ita­liani ed esteri ed i relativi bilanci preventivi;
8) propone l'ammontare delle quote di ammissione e associativa annuale sulla base del fabbiso­gno fi­nanziario del-l’ Associazione;
9) ha la facoltà di attivare Commissioni, pro tempore, finalizzate a specifici obbiettivi, secondo l'apposito regola­mento allegato;
10) adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto;
11) cura la promozione dell'immagine dell'ortodontista. A tale scopo il Consiglio Direttivo è auto­rizzato a programmare in bilancio preventivo una uscita pari al 5% del bilancio stesso e comunque con un limite massimo di uscita di 100.000,00 euro nel biennio, salvo diversa autorizzazione dell’Assemblea.
12) per ogni spesa eccedente la somma di euro 50.000,00 il Consiglio Direttivo deve acquisire ed esaminare tre differenti preventivi.

ART. 32
In caso di dimissioni o di impedimento al completamento del mandato da parte di un Past President il Consiglio Direttivo coopta il più recente dei Past President per il completamento del mandato. In caso di dimissioni o di impedimento al completamento del mandato da parte del Presidente in carica, le sue funzioni vengono affidate al Senior Past President ed il Consiglio viene integrato cooptando il Past President più recentemente decaduto dal Consiglio. In caso di dimissioni o di impedimento al completamento del mandato da parte di un Presidente eletto si provvederà ad integrare il Consiglio durante le successive elezioni. Analoga procedura va utilizzata per la carica di Tesoriere e Segretario.

ART. 33
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio stesso vengono deferiti al Collegio dei Probiviri.
ART. 34
Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio se regolar­mente mu­nito di procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo:
1) ha il mandato principale di organizzare eventi culturali relativi al suo mandato presidenziale e può nominare il suo comitato organizzatore.
2) gestisce il budget per l’organizzazione degli eventi culturali preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo;
3) convoca, con le modalità stabilite dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
4) indice, alla scadenza dei mandati, l'elezione delle cariche associative;
5) cura i rapporti dell'Associazione con Associazioni ed Enti affini italiani ed esteri;
6) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall'Assemblea o, comunque, a lui attribuita dal pre­sente Statuto.

ART 35
Il Segretario in carica svolge nell’ambito del Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:
1) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;
2) assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione;
3) effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell'Associazione, operando congiunta­mente o disgiuntamente al Tesoriere;
4) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall'Assemblea o, comunque, a lui attribuita dal pre­sente Statuto.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Se­gretario, il Consiglio dà incarico al Segretario eletto di svolgere provvisoriamente le funzioni.

ART. 36
Il Tesoriere in carica cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Con­siglio Direttivo, nonché dal presente Statuto.
1) sottoscrive, congiuntamente al Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo
2) effettua pagamenti e riscuo­te i ver­samenti per l'Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente dal Segretario.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Teso­riere, il Consiglio dà incarico al Tesoriere eletto di svolgere provvisoriamente le funzioni. Il Tesoriere svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.

ART. 37
Direttore Scientifico è il Presidente dell'Associazione in carica ed è responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione.

ART. 38
Gli Editor curano le pubblicazioni scientifiche dell'Associazione sotto la direzione del Direttore Scientifico.
L'incarico di Editor ha una durata di tre anni, fatta salva la facoltà di revoca o di rinnovo da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 39
Il Socio coordinatore della sede amministrativa cura le attività della sede, in collaborazione con il Consi­glio.
Il Socio coordinatore partecipa, quando ne è richiesto l'intervento, alle riunioni del Consiglio Di­rettivo, esprimendo parere consultivo nei limiti della sua funzione.
L'incarico di coordinatore della sede ha una durata di due anni, fatta salva la facoltà di revoca o di rinnovo da parte del Consiglio Direttivo.

Capo III: Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 40
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, due eletti dall'Assemblea e uno iscritto all'albo professionale dei Commercialisti proposto dai due Revisori eletti, approvato dal nuovo Consiglio Direttivo. Viene inoltre eletto tra i Soci Attivi un Revisore supplente.
Tutti i Soci Attivi sono automaticamente candidati a tale ca­rica: non sono quindi necessarie le candidature.
In caso di risultato elettorale di parità, sarà nominato Revisore l’Associato con più anzianità di Socio Attivo.
I Revisori durano in carica due anni, essi non sono immediatamente rieleggibili nella stessa ca­rica.
L'appartenenza al Collegio è incompatibile con ogni altra carica associativa.
I Revisori dei conti non partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri.
In caso di dimissioni o impedimento subentra automaticamente il primo dei non eletti.
Il Revisore dei conti professionista sarà riconfermabile e sarà remunerato a norma di legge.

ART. 41
Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno; controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal­l' Assemblea e la cor­rispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli associati.

ART. 42
Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irrego­larità, chiede i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informa, se del caso, l'Assemblea degli associati.

Capo IV: Il Collegio dei Probiviri

ART. 43
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea con le modalità del presente Statuto (vedi anche regola­mento S.I.D.O. - Cap. Giornata elettorale), si compone di tre membri scelti tra i Past-Pre­sident dell'Asso­ciazione non facenti parte del Consiglio.
I Probiviri durano in carica tre anni: essi non sono immediatamente rieleggibili nella medesima carica.
Ogni anno viene eletto un nuovo Proboviro.
In caso di risultato elettorale di parità, sarà nominato Proboviro il più anziano nella qualifica di Past-Presi­dent.
In caso di dimissioni o impedimento subentrerà automaticamente il primo dei non eletti.
Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri.
I Probiviri non partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 44
Il Collegio dei Probiviri esprime il parere in materia di violazioni disciplinari, secondo le norme del pre­sente Statuto e del regolamento.

ART. 45
Fatto salvo il rimborso delle spese e quanto previsto all’art. 40 per il Revisore dei Conti iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.


Titolo IV
DEL PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 46
Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquistati a titolo oneroso e gratuito per suc­cessione ereditaria. Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straor­dinarie versate dagli associati.

ART. 47
I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripe­tibili nep­pure in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART. 48
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci Ordinari ed Attivi provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e, successi­vamente, provvedono alla liquidazione dei beni. L'eventuale residuo attivo è destinato, su indicazione del­l' Assemblea, alla costituzione di borse di studio a vantaggio di giovani perfezionandi in Ortodonzia, ovvero alla costituzione di una Fondazione di Ortodonzia.


TITOLO V
DELLA REVISIONE DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 49
Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'As­semblea ordinaria. La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è tra­smessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria nei nove mesi successivi.

ART. 50
Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero essere oggetto di mozione d'ordine.

ART.51
Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci Ordinari e Attivi presenti.
La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell'Associazione.

ART. 52
L'Associazione si scioglie:
a) per volontà della maggioranza dei Soci Ordinari e Attivi
b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.


Titolo VI
NORME DI RINVIO
ART. 53
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia, che risultino applicabili alle Associazioni riconosciute.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
ART. 1
Il presente Statuto entrerà in vigore dal momento di approvazione.

ART. 2
Elezioni dei Membri del Consiglio
Il primo Consiglio in carica con il nuovo Statuto sarà il Consiglio 2010.
Al fine di costituirlo è emanato il seguente regolamento provvisorio.
1. In occasione del Convegno di Firenze 2008 è indetta una giornata elettorale che prevede – con votazioni distinte – l’elezione del Presidente in carica nel 2010 e l’elezione del Presidente in carica nel 2011. Nella medesima giornata elettorale verrà eletto il Tesoriere e il Segretario che - solo in questa occasione – resta in carica per un triennio 2010-11-12, al fine di procedere, negli anni successivi, ad elezioni del Tesoriere e del Segretario ad anni alterni.
2. In occasione del Congresso 2009 è indetta una giornata elettorale che prevede – con votazioni distinte – l’elezione del Presidente in carica nel 2012 e l’elezione del Presidente in carica nel 2013. Nella medesima giornata elettorale verrà eletto il Tesoriere, Il Past President del biennio 2006-07 entra nel Consiglio 2010 con il titolo di Senior Past President, completando il suo mandato a fine 2010.
3. Il Past President del biennio 2008-09 entra nel Consiglio 2010 con il titolo di Junior Past President. Resta nel Consiglio 2011 con il titolo di Senior Past President, completando il suo mandato a fine 2011.
4. In occasione del Congresso 2009 vengono eletti i tre Probiviri, il cui mandato inizia con il Consiglio 2010. Il terzo degli eletti resta in carica per un anno venendo sostituito dal Proboviro eletto, secondo la normale turnazione elettorale, nel Congresso 2010. Il secondo degli eletti resta in carica per due anni, venendo sostituito dal Proboviro eletto, secondo la normale turnazione elettorale, nel Congresso 2011. Il primo degli eletti resta in carica per tre anni venendo sostituito dal Proboviro eletto, secondo la normale turnazione elettorale, nel Congresso 2012.
5. In occasione del Congresso 2009 vengono altresì eletti i due Revisori dei conti, il cui mandato inizia con il Consiglio 2010. Il secondo degli eletti resta in carica per un anno venendo sostituito dal revisore eletto, secondo la normale turnazione elettorale, nel congresso 2010. Il secondo degli eletti resta in carica per due anni, venendo sostituito dal revisore eletto, secondo la normale turnazione elettorale, nel Congresso 2011.


ART. 3
Nuovo ordinamento Associati
Sulla scorta del nuovo ordinamento degli Associati è emanato il seguente regolamento provvisorio:
1. Tutti gli Associati che a partire dalla data dell’approvazione del nuovo Statuto appartengono alla categoria di Socio Straordinario, diventano automaticamente Soci Provvisori. Fino al 31-12-2010 possono far richiesta per diventare Soci Ordinari attraverso il Model Display.
2. Tutti i Soci Ordinari al 31-12-2000 diventano automaticamente Soci Attivi anche senza Specializzazione in Ortognatodonzia.
3. Tutti i Soci Ordinari dopo il 31-12-2000 possono diventare Soci Attivi se entro il 31-12-2010 acquisiscono 100 punti, così stabiliti :

Criteri

Punti

Anzianità da Ordinario con frequenza accertata all’Assemblea e ad un evento SIDO

10 per anno

Specializzazione in Ortognatodonzia

60

I.B.O.  

40

Relazione ufficiale SIDO*

20

Presentazione Comunicazione SIDO*

10

Presentazione Poster SIDO*

3

Pubblicazione articoli PIO*

10

Pubblicazione articoli ORI*

5

Pubblicazione articoli su riviste straniere impattate

15 diviso il numero degli autori


*massimo due nomi altrimenti il punteggio andrà diviso


REGOLAMENTO SIDO
Cap. I: Categorie degli Associati

1. i Soci Provvisori: appena iscritti, pagano la quota associativa ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali;

2. i Soci Ordinari: pagano la quota associativa, hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali;

3. i Soci Attivi: pagano la quota associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;

4. i Soci Seniores; sono soci con almeno 70 anni che non praticano più l’attività professionale, non pagano la quota associativa, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali;

5. i Soci Onorari: non Soci SIDO che si sono particolarmente distinti nella disciplina, non pagano la quota associativa, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Per il passaggio da Socio Provvisorio a Socio Ordinario:
Un Socio Provvisorio può chiedere il passaggio a Socio Ordinario, inviando un’apposita richiesta alla Segreteria indicando i requisiti richiesti all’art. 10 del presente Statuto.

Per il passaggio da Socio Ordinario a Socio Attivo:
Un Socio Ordinario può chiedere il passaggio a Socio Attivo, inviando un’apposita richiesta alla Segreteria indicando i requisiti richiesti all’art.10 del presente Statuto.
Per il passaggio da Socio Ordinario a Socio Attivo (che può essere eletto alle cariche sociali) è necessaria la Specializzazione in Ortognatodonzia, un’anzianità di 5 anni consecutivi come Socio Ordinario e si devono raggiungere 100 punti secondo i seguenti criteri:

Criteri

Punti

Anzianità da Ordinario con frequenza accertata all’Assemblea e ad un evento SIDO

10 per anno

I.B.O.  

40

Relazione ufficiale SIDO*

20

Presentazione Comunicazione SIDO*

10

Presentazione Poster SIDO*

3

Pubblicazione articoli PIO*

10

Pubblicazione articoli ORI*

5

Pubblicazione articoli su riviste straniere impattate

15 diviso il numero degli autori



*massimo due nomi altrimenti il punteggio andrà diviso

Cap. II: Model Display

Si dà conferma e si dà valore di regolamento alla "Guida alla documentazione del caso ortodontico" dell'ottobre 2007 e potrà essere modificato successivamente dall’Assemblea Ordinaria. La Commissione giudicatrice del Model Display sarà nominata dal Consiglio Direttivo in carica.

Cap. III: Giornata elettorale

1) È istituita la giornata elettorale: è la medesima dell'Assemblea nelle ore antecedenti l'Assem­blea stessa. Si fa riferimento all'Assemblea convocata in occasione del Congresso Nazionale. In caso di impossibilità ad effettuare la giornata elettorale il Consiglio Direttivo S.I.D.O. convocherà al più presto una nuova Assemblea la relativa giornata elettorale in occa­sione di una delle successive manifestazioni aperte a tutti gli Associati S.I.D.O.
2) Per quanto riguarda la convocazione dell'Assemblea/giornata elettorale si fa riferimento al vigente Statuto.
3) Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, ogni anno occorre procedere alla elezione di un nuovo Presidente eletto. Ad anni alterni si procede alla votazione per il Segretario o per il Tesoriere. Coloro i quali intendono candidarsi per una di queste cariche devono far pervenire per iscritto o via e mail con conferma di lettura alla Segreteria SIDO la propria candidatura sessanta giorni prima della giornata elettorale. E’ fatto divieto di presentare la propria candidatura per più di una carica.
4) Per quanto riguarda i due membri elettivi del Collegio dei Revisori dei conti, le nomine non necessitano di preventiva candidatura poiché tutti i Soci Attivi sono automaticamente can­didati a tale carica.
5) Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, ogni anno viene eletto un Proboviro. Tutti i Past President sono candidati di diritto alla carica ad eccezione dei Past President ancora presenti in Consiglio e del Past President uscente dal Collegio dei Probiviri.
6) Verrà istituito un seggio elettorale che garantirà l’espressione del voto in segreto. L'orario di apertura del seggio sarà dalle ore nove alle quattordici. Lo scrutinio avverrà nelle ore immediatamente successive.
7) In sede elettorale, con una giornata di anticipo, saranno esposti in luogo idoneo i nomi dei candidati alle varie cariche sociali.
8) Eventuali richieste di cancellazione devono essere presentate dagli interessati esclusiva­mente per iscritto alla segreteria S.I.D.O. prima della apertura del seggio elettorale.
9) La Commissione elettorale sarà composta da sei membri: il Junior Past President, il Segretario in carica e quattro Soci Attivi con qualifica di scrutatori scelti dal Consiglio Direttivo.
Il Junior Past President assumerà la carica di Presidente della Commissione elettorale. Durante le opera­zioni elettorali il Junior Past President potrà alternarsi con il Segretario ed i quat­tro scrutatori potranno alternarsi a coppie.
10) Tutti i votanti dovranno essere identificati e dovranno firmare apposito registro.
11) Durante lo scrutinio il voto-parere del Junior Past President sarà determinante in caso di contesta­zioni sulla vali­dità del voto.
12) I Probiviri e i Past-President hanno diritto di presenziare a qualsiasi fase della giornata elettorale.
13) Alla fine dello scrutinio verrà redatto un verbale a firma del Junior Past President e ne verrà data let­tura nel corso dell'Assemblea.
14) A tutti i neo-eletti verrà inviata comunicazione a firma del Presidente. Il testo conterrà il ri­sultato com­pleto delle elezioni. Tutti i neo-eletti risponderanno immediatamente per iscritto per accettazione o per ri­nuncia.

Cap. IV: Eleggibilità e Rieleggibilità

Per quanto riguarda la eleggibilità e la rieleggibilità valgono le norme dello Statuto dell’Associazione.
I Past-President non possono più candi­darsi per altra carica sociale elettiva, fatta salva la candidatura automatica alla carica di Probo­viro.

Cap.V. Sponsorizzazioni SIDO e agevolazioni per gli Associati

Si definisce che i contatti e gli accordi con sponsor non di settore devono trovare chiari riferi­menti nei verbali dei Consigli Direttivi. Analoga impostazione deve essere seguita per le even­tuali convenzioni per agevolazioni degli Associati.

Cap. VI: Investimenti finanziari
Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell’Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto; il Consiglio Direttivo può eseguire investimenti finanziari esclusivamente su obbligazioni italiane o straniere, o titoli di stato, che abbiamo come RATING AAA, AA, A o rating similari (tipo Standard e Poor o Moody's).