Dimissioni - SIDO

Capo III: Perdita della qualità di associato
ART. 14

Il Socio Provvisorio, Ordinario e Attivo, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall’Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell’Associazione deve presentare nuovamente domanda al Consiglio Direttivo vedi art. 9.
Per la riammissione è prevista una penalità pari ad un’annualità della quota associativa. Il Socio Ordinario mantiene la qualifica che aveva al momento delle dimissioni mentre il Socio Attivo perde tale qualifica ritornando Socio Ordinario.

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